Nel caso di specie il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese aveva interposto nel
medesimo giorno appello cautelare, depositando il gravame tanto in cancelleria, ma oltre l’orario consentito, quanto a mezzo pec. Il Giudice adito dichiarava
tardiva l’impugnazione, pretermettendo qualsivoglia valutazione sull’appello
rimesso da remoto, per il quale non sussiste un limite di orario all’invio.
Il Procuratore della Repubblica
ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione ex multis dell'art. 24
del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, così come convertito con modificazioni
dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020. In particolare, secondo il ricorrente, da una lettura costituzionalmente
orientata del testo legislativo, può ricavarsi la possibilità, anche per la
parte pubblica, di depositare telematicamente le impugnazioni, comprese quelle
cautelari, residuando altrimenti l'illegittimità costituzionale delle medesime
disposizioni, perché in conflitto con gli artt. 3, 32, primo comma, e 111 primo
e secondo comma, della Costituzione.
A fronte di tale censura, la Corte ha ritenuto che:
1) le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio del documento mediante pec. Di talché deve ritenersi non più attuale la lettura interpretativa del medesimo disposto, nella sua originaria formulazione, offerta dalla Corte (Sez. 1 , n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737, nostro commento al link), secondo cui doveva escludersi la possibilità di depositare telematicamente le impugnazioni;
2) l'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24 facoltizza il deposito entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente da eseguire, in deroga, dunque, a quanto previsto, in via generale, dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen.;
3) il deposito dell'atto di impugnazione a mezzo pec NON è consentito al Pubblico Ministero. A sostegno di tale asserzione la Corte regolatrice ha rilevato che:
3.1. le disposizioni dell'art. 24 prendono in
considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti
legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di
deposito dell'atto di impugnazione e ciò in un contesto
in cui le modalità di presentazione e di
spedizione dell'atto, disciplinate
dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative e
inderogabili, non ammettendo equipollenti;
3.2 per l'utile
proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale, a pena di inammissibilità, la
sottoscrizione digitale del ricorso. Infatti la paternità dell’atto trasmesso è attribuita dalla firma
digitale, non essendo all’uopo sufficiente l’invio dalla pec. Tuttavia è <<incontroverso che, allo stato attuale, gli uffici della
Procura non sono muniti di una firma digitale>>;
3.3. siffatta carenza
consente di ritenere infondate le paventate censure di costituzionalità. E ciò a maggior ragione che trattasi
comunque di una legislazione emergenziale, rispetto ai cui obiettivi sanitari è
assai più conforme limitare l’accesso delle parti private, considerata per contro l'evidente marginalità dell’accesso,
in genere, interno agli stessi uffici giudiziari, delle parti pubbliche.
Per quanto complessivamente le osservazioni della Corte paiano condivisibili, non si ritiene che l’introduzione dei depositi da remoto debba valutarsi quale una parentesi, sicché è auspicabile che vengano rimossi gli ostacoli al deposito a mezzo pec, anche per la parte pubblica.
Al riguardo, è utile ricordare che l'attuale assetto legislativo prescrive il "confezionamento" dell'atto in pdf nativo firmato digitalmente, con la conseguenza che è inammissibile (per tutti i legittimati, peraltro) l'atto che sia prima firmato fisicamente, poi scannerizzato e quindi firmato digitalmente. In questo caso non si è in presenza di un atto pdf nativo ma di un pdf immagine, "forma" con la quale possono trasmettersi solo gli allegati.