23 giugno 2021

La Cassazione riconosce la facoltà della p.c. non appellante a ricorrere, ma ne precisa i limiti

 



Con la sentenza che si annota la Corte regolatrice (Cassazione penale sez. III  27/11/2020-30/04/2021, n. 16492) interviene sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza di appello che abbia confermato quella di assoluzione di primo grado, appellata dal solo Pubblico Ministero.

La questione è oggetto di dibattito giurisprudenziale.

Invero la sentenza dà atto di un primo arresto di legittimità a mente del quale << é inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero >> (ex aliis Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926 - 01; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003)

Tale asserto è giustificato <<in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 c.p.p., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c.>>.

Diversamente, altro orientamento, proprio valorizzando il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, ha rilevato che <<la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare il costituito il quale contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo grado può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e parlare>> (cfr. Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009, Rv. 244796 - 01).

La sentenza della terza sezione ritiene che <<la parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado é legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma l'assoluzione se non ha rinunciato all'impugnazione stessa ovvero non ha revocato la costituzione nei termini previsti dall'art. 82 c.p.p.>>.

Tuttavia la Corte ha precisato che il danneggiato <<può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione deducendo solo questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e/o di pura legittimità o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento anche in conseguenza all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale>>, rimanendo per converso preclusa la possibilità di far proprie questioni agitate in appello altrui.

In altri termini la pronuncia riconosce il diritto a ricorrere della parte civile non appellante, escludendo però una sorta di effetto estensivo dell’altrui appello.

Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre