Con la sentenza che si
annota la Corte regolatrice (Cassazione penale sez. III 27/11/2020-30/04/2021, n. 16492) interviene
sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza di appello che abbia
confermato quella di assoluzione di primo grado, appellata dal solo Pubblico
Ministero.
La questione è oggetto
di dibattito giurisprudenziale.
Invero la sentenza dà
atto di un primo arresto di legittimità a
mente del quale << é inammissibile
il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza
d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo
grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal
solo pubblico ministero >> (ex aliis Sez. 5, n. 315 del
14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926 - 01; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv.
265003)
Tale asserto è
giustificato <<in quanto il principio dell'immanenza degli effetti
della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76
c.p.p., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra
cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il
passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329
c.p.c.>>.
Diversamente, altro orientamento, proprio valorizzando il principio
dell'immanenza della costituzione di parte civile, ha rilevato che <<la
parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive
alla prima e può ricorrere contro la sentenza di
appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo
grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed infatti, se
l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla
sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare il
costituito il quale contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo
grado può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in
cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali
gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di
partecipare e parlare>> (cfr. Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009, Rv.
244796 - 01).
La
sentenza della terza sezione ritiene che <<la parte civile che non ha
proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado é
legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di
appello che conferma l'assoluzione se non ha rinunciato all'impugnazione stessa
ovvero non ha revocato la costituzione nei termini previsti dall'art. 82
c.p.p.>>.
Tuttavia la Corte ha precisato che il
danneggiato <<può ricorrere per
cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione deducendo solo questioni rilevabili di ufficio in ogni
stato e grado del processo e/o di pura legittimità o di puro diritto insorte
dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di
modificazione della disposizione normativa di riferimento anche in conseguenza
all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale>>, rimanendo
per converso preclusa la possibilità di far proprie
questioni agitate in appello altrui.
In altri termini la pronuncia riconosce
il diritto a ricorrere della parte civile non appellante, escludendo però una
sorta di effetto estensivo dell’altrui appello.