Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", ora nella partizione "Il processo che verrà" del nostro blog, ospitiamo l'intervento sul progetto di riforma del giudizio monocratico con quattro domande al Giudice, Marco D'Alessandro.
Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.
1. L’art. 8 del disegno di legge introduce la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali gravi, condivide questa riforma e se sì non le pare un’occasione mancata per estendere a molti altri reati tale condizione di procedibilità?
IN RELAZIONE ALL’ART. 8, RIGUARDANTE LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’, IL MIO MODESTO PARERE E’ QUELLO DI NON ABOLIRE LA PERSEGUIBILITA’ DI UFFICIO CHE COSTITUISCE IN OGNI CASO UN VALIDO DETERRENTE NEI CONFRONTI DI CHI PROVOCA LESIONI GRAVI (O GRAVISSIME) NELLE CONDIZIONI E CON LE MODALITA’ INDICATE NELL’ART. 590 BIS C.P.; TALI COMPORTAMENTI VANNO SANZIONATI A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA VOLONTA’ DELLA PERSONA OFFESA.
QUANTO INDICATO NELLA LETTERA B) DEL MEDESIMO ARTICOLO E’ CONDIVISIBILE, PER L’EVIDENTE RISPARMIO DI TEMPO E DI SPESE PER L’ERARIO CHE NE POTREBBE DERIVARE.
2. Il medesimo articolo prevede la remissione tacita della querela in caso di ingiustificata omessa comparizione a dibattimento della persona offesa citata a testimoniare. Quale il suo giudizio al riguardo?
CONDIVIDO ANCHE IL “POTENZIAMENTO” DEFLATTIVO CHE POTREBBE DERIVARE DALL’INTRODUZIONE, IN AGGIUNTA ALLA MANCATA COMPARIZIONE SIN DALLA PRIMA UDIENZA DEL QUERELANTE (GIA’ OGGETTO DI ARRESTI DELLA SUPREMA CORTE ANCHE IN CONSESSO PLENARIO), ANCHE DELLA SUA ASSENZA ALL’UDIENZA FISSATA PER LA SUA AUDIZIONE, PER VALUTARE LA SUSSISTENZA DELLA CD. REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA; MA NON PER TUTTE LE IPOTESI DI REATO PERSEGUIBILE A QUERELA PERO’, POICHE’ ALCUNE FATTISPECIE (QUALI AD ESEMPIO IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI) DEBBONO MANTENERE UNA STRUTTURA SANZIONATORIA ADEGUATAMENTE RIGIDA;
3. L’art. 9 riduce il criterio di ragguaglio tra le pene detentive e quelle pecuniarie dagli attuali 235 euro al giorno a 180 euro. Non le pare un tasso di conversione troppo alto, se si aspira davvero a “deflazionare, incassando”?
IN RELAZIONE ALL’ART. 9, CONCORDO PIENAMENTE SUL FATTO CHE I CRITERI DI RAGGUAGLIO DELLE PENE DETENTIVE CON QUELLE PECUNIARIE DEBBANO ESSERE RAPPORTATI AL’EFFETTIVA SITUAZIONE CONGIUNTURALE CHE SI STA VIVENDO IN QUESTO PERIODO E PERTANTO RIDOTTI NEL LORO IMPORTO A NON PIU’ DI €150,00.
4. La successiva disposizione prevede nuove cause estintive delle contravvenzioni. Condivide la riforma e se sì non le pare però troppo timida: dalla lettura della lett. a) dell’art. 10 pare che la riforma non interessi le contravvenzioni punite con sola penadetentiva, si escludono le contravvenzioni connesse a delitti (lett. b), e per quest’ultimi non si è minimamente pensato a cause estintive.
CONDIVIDO PIENAMENTE QUANTO INDICATO NEL PUNTO A), ASSICURANDOSI PERO’ L’EFFETTIVO PAGAMENTO, ANCHE TARDIVO, DELLA SOMMA DI DANARO, NONCHE’ IL CONTROLLO DELLA ESPLETATA PRESTAZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’.
ANCHE LA LETTERA B) E’ CONDIVISIBILE, MA SEMPRE PREVIA PREVISIONE DI ADEGUATE SANZIONI “SOSTITUTIVE” E PREVIO CONTROLLO DELL’EFFETTIVA LORO INTEGRALE PRESTAZIONE.
IN RELAZIONE ALLA LETTERA C), CONDIVIDO IL MANTENIMENTO DELL’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 347 C.P.P..
SAREBBE INFINE CERTAMENTE OPPORTUNA, COME GIUSTAMENTE INDICATO AL PUNTO D), LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE SINO ALLA CONOSCENZA DEL P.M. DELL’AVVENUTA EFFETTIVA PRESTAZIONE DELLE CONDOTTE RIPARATORIE; NOVITA’ ANCHE QUESTA DI ENORME VALORE DEFLATTIVO!