01 giugno 2021

Omicidio e atti persecutori: concorso formale o reato complesso? In attesa della decisione delle Sezioni Unite pubblichiamo l'ordinanza





Pubblichiamo l'ordinanza (link) con la quale la Quinta Sezione penale ha rimesso alla decisione delle Sezioni Unite il quesito di diritto per la risoluzione del contrasto, delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla sussistenza di un concorso di reati o di un concorso apparente di norme tra il delitto di omicidio aggravato dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen., e il.delitto di atti persecutori.

Si legge nell'ordinanza:
Invero, la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità penale dell'Imputata in relazione al delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori, ha calcolato l'aumento di pena per il concorso di reati, richiamando espressamente l'orientamento giurisprudenziale che ne esclude Il rapporto di specialità.
3. Un primo orientamento, espresso da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, ed espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha affermato Il principio secondo cui Il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., non sussistendo una relazlone di specialità tra tali fattispecie di reato.

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Un secondo orientamento, In consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo Integralmente il dfsvatore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101).

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Tanto premesso, il primo orientamento, che esclude un concorso apparente di norme, e, in particolare, un reato complesso, è fondato su un'interpretazione che valorizza il dato letterale dell'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen., calibrando l'offenslvltà dell'evento aggravatore sulla componente soggettiva, sull'autore del delitto il quale, "non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori"

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Un secondo orientamento, in consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo Integralmente il dfsvatore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101)

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a del Collegio remittente, non appare assorbente il rilievo, formulato da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, che la giurisprudenza di legittimità abbia sostanzialmente ritenuto scontata la soluzione del concorso di reati, allorquando ha affermato Il principio secondo cui è procedibile d'ufficio al sensi dell'art. 612 bis, ultimo comma, cod. pen., il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso In cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa (Sez. 5, n. 11409 del 08/10/2015, dep. 2016, C., Rv. 266341).

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Analogamente va rilevato che la clausola di riserva prevista dall'art. 612-b/s cod. pen. ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") non appare idonea ad orientare l'Interprete, né In positivo, né in negativo, in quanto essa concerne l'Ipotesi In cui un unico fatto sia suscettibile di qualificazione giuridica multipla.

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Nel caso in esame, al contrario, va preliminarmente chiarito che non viene in rilievo un unico fatto, bensì due fatti-reato, autonomamente suscettibili di integrare due distinte fattispecie incrimlnatricl: in altri termini, trattandosi di una pluralità di fatti, non sembra venire In rilievo, direttamente, l'art. 15 cod. pen., che disciplina Il fenomeno della quallflcazfone normativa multipla di unIdentico fatto, regolandolo mediante Il principio di specialità; al contrario, la norma che viene in rilievo per la risoluzione del conflitto di norme è l'art. 84 cod. pen., che, sia pur' come concretizzazione del principio del ne bis In Idem sostanziale e specificazione del principio di speclalità sancito a llvello generale dall'art. 15 cod. pen., disciplina il reato complesso nell'ambito del Capo III sul "Concorso di reati"

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La rilevanza per la decisione del ricorso, e la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale, induce dunque a rimettere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione:

"Se, in caso di concorso tra I fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5,1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., che assorba integralmente il disvalore dellafattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove reaflzzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste In essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa."

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