05 giugno 2021

Il Giudice di pace non può partecipare al riesame, a pena di nullità assoluta.



La Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 20202/2021) investita di un ricorso con il quale si adduceva la nullità di un'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Emilia giacchè un Giudice di pace aveva concorso a comporre il collegio, ha riconosciuto la nullità assoluta della pronuncia (sentenza al link).
All'uopo la Corte ha valorizzato il divieto, posto dall'art. 12 del D.lgs. n. 116/2017, per il Giudice di pace di partecipare alla composizione dei collegi del riesame ovvero di quelli che procedono per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma II, lett. a). Da tale divieto si ricava un limite ex art. 33 c.p.p. alla capacità del giudice onorario, con conseguente nullità assoluta in caso di violazione.
I Giudici di legittimità hanno poi rilevato che il disposto del D.lgs. n. 116/2017 non consente di dare seguito alla giurisprudenza formatasi antecedentemente alla sua entrata in vigore, a mente della quale lo svolgimento da parte del magistrato onorario di funzioni non di sua competenza non dava luogo ad alcuna nullità, trattandosi di mero criterio organizzativo.
Sullo sfondo resta l'irrisolto tema della magistratura onoraria.        

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