04 giugno 2021

APPELLO CARTOLARE: NULLA LA SENTENZA PER OMESSO INOLTRO CONCLUSIONI P.G. ALLE ALTRE PARTI





Con riguardo all'appello cartolare, l'art. 23 bis, comma 2, del D.L. n. 149 del 2020, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 176 del 2020, prevede che "entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ...".

Tuttavia la novella non disciplina le conseguenze dell'omesso inoltro al difensore, a cura della cancelleria del Giudice distrettuale, delle conclusioni del p.g..

La Corte di cassazione, adita al riguardo, ha ritenuto ricorra un'ipotesi di NULLITA' A REGIME INTERMEDIO, rimanendo leso il diritto di intervento dell’imputato, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), da intendersi "come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare".   

Scarica la sentenza Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 marzo – 26 maggio 2021, n. 20885 al link



Ultima pubblicazione

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

  La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibili...

I più letti di sempre