17 novembre 2020

Parte civile e procura speciale: la riapparizione della parte civile. La Corte d'appello di Palermo mette ordine ai formalismi non richiesti dal codice

Appello ex art. 576 c.p.p.: inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile e conseguente nullità della sentenza di primo grado ex art. 178, lett c), c.p.p.

 
in foto la Riapparizione di Tintoretto

Il Fatto e il primo grado
Il tribunale monocratico di Trapani, nel corso dell'ultima udienza fissata per rassegnare le conclusioni in un processo per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a carico del sig. C.G., dopo aver dato atto a verbale della presenza del nuovo difensore di fiducia della già costituita parte civile, avv. C. Co., nominato, giusta nomina depositata fuori udienza, e sostituito, in quella sede con delega scritta, dall'avv. C. Ca., rifiuta il deposito delle conclusioni scritte rassegnate da quest'ultimo difensore in quanto non si era preventivamente provveduto alla “successione nella parte civile”. Replica il difensore che la parte civile, sig.ra C.F., ha rilasciato anche procura speciale al nuovo difensore e che detta procura è apposta in calce alle conclusioni scritte; continua informando il tribunale che la procura, oltretutto, prevede espressamente la facoltà del procuratore di nominare quale sostituto processuale, proprio per l'udienza, l'avv. C.Ca., affinché possa rassegnare le conclusioni. Dopo aver preso visione della procura speciale, il giudice la ritiene non sufficiente e ribadisce che avrebbe dovuto procedersi ad una non meglio precisata “costituzione in prosecuzione con un atto scritto”. 
Di talché il difensore chiede, in ultima istanza, un termine, anche breve, per poter sanare il presunto vizio denunciato dal giudice. Pm e difensore dell'imputato si oppongono; il giudice rigetta ed esclude irritualmente la parte civile dal processo, e assolve l'imputato.

L'appello
Appella il Procuratore della Repubblica.
Nei termini propone appello anche la “estromessa” parte civile, lamentando, l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile ed eccependo la nullità della sentenza di primo grado ex art. 178, lett c), c.p.p. 
Il difensore della parte civile, nell'atto di impugnazione, evidenzia che l'esigenza di essere munito di procura speciale sottoscritta dalla già costituita parte civile si pone esclusivamente in ordine alla rassegnazione delle conclusioni scritte, essendo stato lo stesso nominato al termine dello svolgimento del processo di primo grado ed essendo prevista, come attività residua, esclusivamente la discussione finale.
Invero, è noto il principio di immanenza della parte civile, nonché il dettato normativo dell'art. 100 c.p.p. secondo cui la parte civile sta in giudizio “col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata” ed atteso che detta procura speciale può essere apposta in calce o a margine dell'atto con cui si concreta l'intervento della parte privata, rimane avvolta da impenetrabile mistero la richiesta del giudice di prime cure di un ulteriore e preventivo atto scritto di “successione nella costituzione di parte civile”.
In ultimo, il difensore si duole del mancato riconoscimento del termine, richiamando la giurisprudenza secondo cui è da considerarsi applicabile, in punto di partecipazione nel processo penale della parte civile, l'art. 182 c.p.c., che impone al giudice il riconoscimento di un termine al fine di sanare eventuali vizi di rappresentanza e assistenza (cfr. Cass. Pen. n. 11933/2014 che richiama SS.UU. Civili n.28337/2011).
La quarta sezione penale della Corte di Appello di Palermo, accogliendo il motivo di doglianza in commento, riammette la parte civile nel processo, ne acquisisce le conclusioni scritte e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'imputato alle pene di legge  nonché al risarcimento del danno in favore della “riapparsa” parte civile.
Diamo informazione del caso per gli aspetti di sicuro interesse e alleghiamo il dispositivo di sentenza con riserva di tornare in argomento non appena sarà depositata la motivazione. 
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