Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.
Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022
<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024
<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;
Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024
<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.
Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice.
Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.
Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus. ( provvedimento al link)
Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.






