22 dicembre 2023

Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ex art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 – Condotta – Natura necessariamente commissiva – Ragioni. Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale – Rapporti con i reati di bancarotta societaria e di false comunicazioni sociali – Indicazione.

 



- La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzi nell’occultamento di informazioni, atteso che postula, pur sempre, il compimento di un’azione, consistente nella stesura della relazione.

- La Quinta Sezione penale ha affermato che il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato, all’epoca dei fatti, dall’abrogato art. 2624 cod. civ. (e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), non può rappresentare ex se una modalità di concorso di persona nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall e di false comunicazioni sociali, di cui all’art. 2621 cod. civ.

Ultima pubblicazione

Le pene sostitutive non possono essere chieste per la prima volta in appello e la richiesta va motivata- di L. Platino*

  La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3962 del 13.01.2026, ha affrontato la questione della possibili...

I più letti di sempre