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03 marzo 2026

Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Durata – Determinazione – Ragioni – Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Rilevanza – Esclusione.

 





L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ex art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d’iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del tempus regit actum che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

25 luglio 2025

La richiesta cautelare può anche non richiamare gli atti su cui si fonda

 

Il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una istanza di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, richiedeva una integrazione istruttoria. Il pubblico ministero  depositava quindi una elencazione di atti integrativi, trasmessi al GIP con l'indicazione sommaria dei motivi per cui i suddetti atti erano da intendersi quali riscontri all’ipotesi accusatoria. 

Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di misura cautelare, ritenendo che la mera allegazione di attività istruttoria non richiamata nella richiesta di misura cautelare, rimasta immutata, non consentisse di poter vagliare la gravità indiziaria.   

Il Tribunale per il riesame riformava il provvedimento

L'imputato interponeva ricorso, ma la Corte di legittimità ha precisato che l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero, «che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda». La norma- ad avviso dei giudici della nomofilachia- non richiede la trascrizione del materiale investigativo nella richiesta di misura ma l’indicazione degli elementi di indagine che fondano la sussistenza del fumus commissi delicti, desumibili dagli atti di indagine compiuti e allegati alla richiesta. Infatti, la domanda cautelare deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda, ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere sulla domanda stessa (Sez. F, n. 34201 del 25/08/2009, Trovato, Rv. 244905). Quindi, hanno concluso i giudici della Corte di Cassazione, la deduzione difensiva secondo cui, per rendere gli atti allegati alla richiesta di misura utilizzabili, sarebbe stato necessario esplicitamente richiamarli era manifestamente infondata e su di essa il Tribunale per il riesame non aveva l‘obbligo di motivare (sentenza al link)

21 marzo 2025

Personali – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Non fattibilità tecnica delle particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. – Sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024 – Automatica applicazione di misura più afflittiva – Legittimità – Esclusione – Conseguenze.




La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con adozione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis cod. proc. pen., disponga automaticamente una misura più afflittiva, ove sia accertata la non fattibilità tecnica delle anzidette modalità di controllo, dovendo, piuttosto, rivalutare la fattispecie concreta e, pertanto, aggravare od attenuare la misura, in conformità alle regole generali di adeguatezza e proporzionalità.

19 marzo 2025

🔴NOVITÀ🔴: le Sezioni Unite annullano il rigetto dell’incidente probatorio per protezione vittime vulnerabili - Sent. n. 18869/2025, depositata il 18 marzo 2025

 



Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen


Decisione

E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.

Approfondimento

La sentenza Cass. Pen. SS. UU. n. 10869/2025 (al link), depositata ieri  18/3/2025, riguarda un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. La sentenza si concentra sulla questione della legittimità del rigetto di una richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di una persona offesa in un caso di maltrattamenti in famiglia.

  1. Contesto del caso:

    • Il Procuratore della Repubblica ha richiesto un incidente probatorio per assumere la testimonianza di G.A., compagna convivente dell'indagato D.L.G., accusato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).

    • La richiesta è stata motivata dalla necessità di evitare un "trauma da processo" per la vittima, considerata vulnerabile a causa delle violenze subite e del recente parto.


  2. Decisione del Giudice per le Indagini Preliminari:

    Il GIP ha rigettato la richiesta, sostenendo che la vittima non fosse in condizioni di vulnerabilità, basandosi su fattori come la sua maggiore età, le precedenti denunce presentate, e le dichiarazioni del padre della vittima.


  3. Ricorso alla Corte di Cassazione:

    • Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso, sostenendo che il rigetto della richiesta violava la legge, in particolare l'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che prevede l'anticipazione della testimonianza per evitare la "vittimizzazione secondaria" della vittima.


  4. Questioni giuridiche:

    • La Corte si è trovata di fronte a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

      • Primo orientamento: Il giudice ha discrezionalità nel decidere se ammettere l'incidente probatorio, anche nei casi previsti dall'art. 392, comma 1-bis.

      • Secondo orientamento: Il giudice è obbligato ad ammettere l'incidente probatorio quando la richiesta riguarda una persona offesa vulnerabile, come previsto dall'art. 392, comma 1-bis.


  5. Decisione della Corte:

    • La Corte ha aderito al secondo orientamento, sostenendo che l'art. 392, comma 1-bis, prevede una presunzione di vulnerabilità per le vittime di determinati reati, tra cui i maltrattamenti in famiglia.

    • La Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio, basato su considerazioni sulla vulnerabilità della vittima, sia viziato da "abnormità strutturale" e quindi impugnabile per cassazione.

    • La sentenza ha annullato l'ordinanza del GIP senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso del procedimento.


  6. Principio di diritto stabilito:

    • La Corte ha stabilito che è viziato da abnormità e quindi ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio per la testimonianza di una persona offesa di uno dei reati elencati nell'art. 392, comma 1-bis, motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.




04 marzo 2025

SS:UU informazione provvisoria: ABBREVIATO E DIMINUENTE PER DELITTI E CONTRAVVENZIONI IN CONTINUAZIONE: COME OPERARE LA RIDUZIONE?

 



Avevamo dato notizia della pendenza della seguente questione (link):

Se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni.

All'udienza del 27/2/2025 le sezioni Unite (informazione provvisoria) hanno statuito che:
Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale.

09 gennaio 2025

❌IMPORTANTE ARRESTO DELLA CASSAZIONE ❌ Depositi sul portale: per il depositante è sufficiente la ricevuta di deposito. Quella di accettazione riguarda gli uffici

 



In un momento "complicato" per la confusione normativa e l'inefficienza informatica e del capitale umano nell'avvio delle novità telematiche, segnaliamo questa importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 47737/2024 al link.

La sentenza ricorda come quel che rileva è il momento nel quale l'atto è inserito da parte del difensore sul portale ed è stato rilasciata la ricevuta con il relativo numero identificativo.

Da tale momento il difensore non deve più preoccuparsi di "come" e "quando" gli uffici procederanno alla accettazione, essendo un problema organizzativo degli uffici stessi, che non può ridondare sul depositante.



Il fatto: con riferimento ad un deposito sul portale AA.PP. <<la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso>>.

La sentenza: <<Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 10 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato.
Al riguardo, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza. 
Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.».

Con l'occasione, la sentenza in commento ricorda che <<Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024)>>.


18 aprile 2024

Procedimento di prevenzione – Istanza di riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sequestrato – Proposta successivamente all’entrata in vigore della l. n. 161 del 2017, modificativa dell’art. 40 d.lgs. n. 159 del 2022 – Competenza a provvedere – Individuazione – Regime di impugnazione.

 




La Quinta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che, nel relativo procedimento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. 6 settembre 211, n. 159, dall’art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale e, avverso la decisione, è ammessa opposizione allo stesso tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione.

19 gennaio 2024

Processo in assenza: la sentenza di non doversi procedere non è ricorribile per cassazione

 


Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

18 gennaio 2024

Delitti contro l’industria e il commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come “extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.

01 dicembre 2023

Se con il patteggiamento le parti chiedono di sostituire la pena detentiva, il Giudice deve accogliere o respingere tutto il patteggiamento



La quarta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 32357/23 (sentenza al link) ha precisato che:

  • il giudice del patteggiamento non è tenuto a rendere l’avviso di cui all’art.545 bis c.p.p., in tema di applicabilità delle pene sostitutive;
  • il consenso prestato alla istanza di applicazione della pena è revocabile, qualora, prima della sentenza che l’accolga, sopravvenga una disciplina più favorevole; 
  • ove la richiesta di applicazione pena comprenda anche la richiesta di sostituzione, il giudice dovrà accogliere o respingere l’intero patteggiamento, poiché egli è vincolato per i punti concordati che rientrano nella disponibilità delle parti.

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