19 marzo 2025

🔴NOVITÀ🔴: le Sezioni Unite annullano il rigetto dell’incidente probatorio per protezione vittime vulnerabili - Sent. n. 18869/2025, depositata il 18 marzo 2025

 



Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen


Decisione

E' viziato da abnormità ed é, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge.

Approfondimento

La sentenza Cass. Pen. SS. UU. n. 10869/2025 (al link), depositata ieri  18/3/2025, riguarda un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. La sentenza si concentra sulla questione della legittimità del rigetto di una richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di una persona offesa in un caso di maltrattamenti in famiglia.

  1. Contesto del caso:

    • Il Procuratore della Repubblica ha richiesto un incidente probatorio per assumere la testimonianza di G.A., compagna convivente dell'indagato D.L.G., accusato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.).

    • La richiesta è stata motivata dalla necessità di evitare un "trauma da processo" per la vittima, considerata vulnerabile a causa delle violenze subite e del recente parto.


  2. Decisione del Giudice per le Indagini Preliminari:

    Il GIP ha rigettato la richiesta, sostenendo che la vittima non fosse in condizioni di vulnerabilità, basandosi su fattori come la sua maggiore età, le precedenti denunce presentate, e le dichiarazioni del padre della vittima.


  3. Ricorso alla Corte di Cassazione:

    • Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso, sostenendo che il rigetto della richiesta violava la legge, in particolare l'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che prevede l'anticipazione della testimonianza per evitare la "vittimizzazione secondaria" della vittima.


  4. Questioni giuridiche:

    • La Corte si è trovata di fronte a due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:

      • Primo orientamento: Il giudice ha discrezionalità nel decidere se ammettere l'incidente probatorio, anche nei casi previsti dall'art. 392, comma 1-bis.

      • Secondo orientamento: Il giudice è obbligato ad ammettere l'incidente probatorio quando la richiesta riguarda una persona offesa vulnerabile, come previsto dall'art. 392, comma 1-bis.


  5. Decisione della Corte:

    • La Corte ha aderito al secondo orientamento, sostenendo che l'art. 392, comma 1-bis, prevede una presunzione di vulnerabilità per le vittime di determinati reati, tra cui i maltrattamenti in famiglia.

    • La Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio, basato su considerazioni sulla vulnerabilità della vittima, sia viziato da "abnormità strutturale" e quindi impugnabile per cassazione.

    • La sentenza ha annullato l'ordinanza del GIP senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al GIP per l'ulteriore corso del procedimento.


  6. Principio di diritto stabilito:

    • La Corte ha stabilito che è viziato da abnormità e quindi ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio per la testimonianza di una persona offesa di uno dei reati elencati nell'art. 392, comma 1-bis, motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.




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