07 marzo 2025

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione





Pendeva alle sezioni unite la questione:

Se, dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione. 

All'udienza del 30 gennaio 2025 (informazione provvisoria) la Corte ha così deciso:

La sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.

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