17 marzo 2025

Limiti di applicabilità del termine per impugnare ex art. 585 comma 1 bis.

 

La settima sezione ha considerato intempestivo un ricorso, poichè l'imputato, il cui primo grado di giudizio era stato definito nelle forme del rito abbreviato, NON poteva beneficiare del maggior termine a impugnare, ex art. 585 1 bis, previsto per l'assente (ordinanza al link)   

Si rammenta che recentemente la Corte di legittimità aveva escluso che il maggior termine si applicasse anche in caso di giudizio di appello cartolare (pronuncia al link).  

Altra ordinanza della sezione stralcio ha affermato entrambi i principi.(altra ordinanza al link)

Invero, la pronuncia da ultimo citata ha considerato che: 

«in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 - 01)>> 

ed ancora 

<<che, inoltre, nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire. Pertanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01)>>. 

Tuttavia, la tesi secondo cui la presenza ope legis, determinata dal deposito di una procura speciale per accedere al rito abbreviato, operi anche oltre il primo grado di giudizio, non pare conforme al disposto dell'art. 598 ter c.p.p., a mente del quale deve dichiararsi assente l'imputato appellante, che, pur regolarmente citato, non sia presente all'udienza. Peraltro, secondo la citata disposizione, la dichiarazione di assenza va adotata anche fuori dei casi previsti dall'art. 420 bis c.p.p..

Resta poi sullo sfondo se la finzione di presenza non andrebbe limitata alle sole procure speciali rilasciate successivamente all'esercizio dell'azione penale, posto che quelle formate antecedentemente non comportano all'evidenza la conoscenza del processo.        

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