E' stata depositata la sentenza n. 9906/2025 (al link) della sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, e relativa al crollo dell'hotel "Rigopiano" a seguito di una valanga nel 2017.
La sentenza è assai articolata e complessa e da essa sono state estratte numerose massime che troverete in calce. Essa analizza i ricorsi presentati contro le assoluzioni pronunciate in primo grado, con un focus particolare sulle responsabilità dei dirigenti della Regione Abruzzo e di altri funzionari.
Il fatto: Il 18 gennaio 2017, una valanga si staccò dal monte Siella e colpì l'hotel "Rigopiano", causando la morte di 29 persone e il ferimento di altre 9. La valanga fu favorita da un periodo di intenso maltempo e da abbondanti nevicate che avevano reso impercorribile l'unica via di fuga.
Le accuse: Il Pubblico Ministero contestò vari reati, tra cui omicidio colposo, lesioni colpose, crollo colposo di costruzioni, abuso d'ufficio, falso ideologico e depistaggio. Le accuse furono rivolte a funzionari della Regione Abruzzo, sindaci del Comune di Farindola, responsabili dell'ufficio tecnico comunale, gestori e tecnici dell'albergo, il Presidente della Provincia di Pescara, dirigenti e funzionari di tale ente, il Prefetto di Pescara e altri funzionari della Prefettura.
Il processo di primo grado: Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 febbraio 2023, dichiarò colpevoli alcuni imputati e ne assolse altri per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.
Il processo d'appello: La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 14 febbraio 2024, accolse parzialmente gli appelli proposti dal Pubblico Ministero e da alcuni degli imputati, condannando alcuni imputati, assolvendone altri e confermando le restanti statuizioni.
Il ricorso del Procuratore generale: Il Procuratore generale impugnò i capi della sentenza che avevano confermato le statuizioni assolutorie intervenute in primo grado, denunciandone la contrarietà alla legge ed il vizio della motivazione.
Il nodo della CLPV: Un punto centrale del ricorso riguarda l'assoluzione dei dirigenti della Regione Abruzzo dall'accusa di non aver predisposto la Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV). Il Procuratore generale sostiene che il Servizio regionale di protezione civile aveva l'obbligo di pianificazione e che i dirigenti avevano una posizione di garanzia, con il potere-dovere di sollecitare il CO.RE.NE.VA (Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe) per l'adozione della CLPV.
Prevedibilità e nesso di causalità: Il ricorso contesta anche l'esclusione del nesso di causalità tra la mancata adozione della CLPV e gli eventi delittuosi, nonché la prevedibilità della valanga del 2017. Il Procuratore generale afferma che l'area dell'hotel era catalogabile come sito valanghivo e che gli eventi verificatisi erano concretamente prevedibili.
Posizioni dei singoli imputati: Il ricorso del PG esamina le posizioni dei singoli imputati, evidenziando le omissioni e le inerzie ascrivibili loro nell'esercizio dei rispettivi ruoli.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, in sintesi estrema, si concentra sull'analisi delle responsabilità penali nel contesto della tragedia di Rigopiano, con particolare attenzione al ruolo della Regione Abruzzo nella prevenzione del rischio valanghe. Il documento evidenzia le complesse questioni giuridiche e tecniche legate alla valutazione delle condotte omissive e alla determinazione del nesso di causalità in eventi calamitosi.
Le massime estrapolate
REATO – Rapporto di causalità – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Posizione di garanzia del datore di lavoro – Organizzazioni complesse – Accertamenti del giudice – Oggetto – Conseguenze.
La Sesta Sezione penale ha affermato che, nell’individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice, per decodificare i reali assetti del potere decisionale, è tenuto a valutare l’attribuzione legislativa dei ruoli anche alla luce delle necessarie interazioni operative che le strutture realizzano al proprio interno. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per tale ragione, la posizione di garanzia non può delimitare ex se, in modo stringente, l’area di rilevanza penale, potendo e dovendo essere assegnato tale obiettivo alla successiva, concorrente e rigorosa indagine sulla colpa).
REATO – Responsabilità colposa – Eventi “imprevisti” a realizzazione istantanea od immediata – Evitabilità – Criteri – Conseguenze – Fattispecie.
La Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità colposa, ha affermato che gli eventi “imprevisti”, a realizzazione istantanea od immediata, diversamente dagli eventi “con preavviso”, non essendo preceduti da segnali, possono essere prevenuti o attenuati solo con l’adozione di cautele da assumere con largo anticipo, sicché solo queste ultime rileveranno ai fini del giudizio sulla colpa. (Fattispecie relativa alla morte e alle lesioni di ospiti e dipendenti di un hotel, determinate da una valanga, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).
REATO – Elemento soggettivo – Colpa – Generica – Prevedibilità – Criteri – Indicazione.
La Sesta Sezione penale, in tema di colpa generica, ha affermato che il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione ex ante, consiste non nella mera possibilità materiale di immaginare ciò che è naturalisticamente possibile, ma nell’obbligo di pronosticare un evento che abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi.
REATO – Rapporto di causalità – Obbligo giuridico di impedire l’evento – Posizione di garanzia del datore di lavoro – Tutela dell’incolumità dei dipendenti, degli ospiti e dei terzi presenti sul luogo di lavoro – Rischi esulanti la sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale del datore di lavoro – Estensione – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.
La Sesta Sezione penale ha affermato che la posizione di garanzia del datore di lavoro, sostanziantesi nell’obbligo di protezione da fattori di rischio per la loro incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro, non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un’area esterna al luogo di lavoro ed estranei alla sfera di dominio del predetto, non può configurarsi una sua responsabilità per colpa per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tali fattori e non aver conseguentemente adottato adeguate misure di prevenzione. (Fattispecie relativa al gestore di un albergo, chiamato a rispondere della morte e delle lesioni di ospiti e dipendenti, determinate dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura per l’eccessivo innevamento e per la conseguente non percorribilità della strada pubblica che conduceva ad essa, la cui gestione era di competenza della Provincia).
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di rifiuto di atti d’ufficio – Omissione dell’atto di ufficio doveroso da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio – Ascrivibilità dell’omissione all’impossibilità di compiere l’atto per l’inadeguata organizzazione dell’ufficio, dovuta a negligenza, di cui i predetti sono responsabili – Natura dolosa dell’omissione – Sussistenza – Fattispecie.
La Sesta Sezione penale, in tema di rifiuto di atti d’ufficio, ha affermato che l’omissione consapevole e volontaria dell’atto d’ufficio doveroso conserva la sua natura dolosa anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si siano a ciò determinati in conseguenza dell’impossibilità pratica di compiere tale atto, dovuta all’inadeguata organizzazione dell’ufficio di cui sono responsabili, ascrivibile a loro negligenza. (Fattispecie relativa all’omessa tempestiva attivazione di dispositivi operativi imposti dalla normativa in materia di protezione civile nelle situazioni di emergenza, dovuta all’assenza della doverosa organizzazione preventiva del servizio).
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – Delitto di depistaggio dichiarativo – Dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che lo interroga – Nozione – Indicazione – Ragioni.
La Sesta Sezione penale, in tema di depistaggio dichiarativo, ha affermato che il dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che interroga concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale conclusione si giustifica per far fronte all’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale e per il fatto che il delitto, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone).