18 gennaio 2024

Delitti contro l’industria e il commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come “extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.

Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre