19 gennaio 2024

Processo in assenza: la sentenza di non doversi procedere non è ricorribile per cassazione

 


Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre