Con ordinanza num. 47665, la Corte di cassazione ha ribadito che la disciplina di cui al primo comma dell'art. 545 bis c.p.p. non si applica al patteggiamento. Invero nella ordinanza si affermato che <<l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità 
di convertirla (la pena) nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla 
definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di 
carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 
09/05/2023, Rv. 284925 - 01)>> (ordinanza al link) 
