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18 gennaio 2024

Delitti contro l’industria e il commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come “extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.