La quinta sezione penale della corte di cassazione, con l’ordinanza al link, ha rimesso alla decisione delle sezioni unite il seguente quesito di diritto:
se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 pttobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data.