22 febbraio 2024

Maggior termine ad impugnare: non vale per l'appello cartolare

Con ordinanza n. 5193/24, la seconda sezione ha affermato il principio di diritto secondo cui il maggior termine accordato al difensore dell'assente, per impugnare il provvedimento oggetto di censura, NON si applica in caso di ricorso avverso una sentenza pronunciata all'esito di giudizio di appello camerale non partecipato. Infatti, la corte ha osservato che <<in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.>> (ordinanza al link)  

Invero, la corte aveva già precisato che <<il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-ter cod. proc. pen. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti secondo la previsione di cui agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen....)>>(ordinanza al link)

In sintesi, a fronte di un appello cartolare, il difensore dell'imputato non godrà del maggior termine ad impugnare.

Tuttavia, val la pena notare che la sesta sezione implicitamente ha mostrato diverso avviso affermando che <<non sono previste particolari differenze ai fini della disciplina dell'assenza a seconda che il giudizio si svolga con un mero contraddittorio cartolare ex art. 598-bis cod. proc. pen. o con la partecipazione delle parti ex artt. 599 e 602 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato appellante "non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 è giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420 bis". Lo stesso avviene nel caso in cui si proceda con il c.d. rito cartolare, in camera di consiglio ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., senza la partecipazione delle parti, ricavandosi tale assimilazione dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 598-ter cit. che prevede la sospensione del processo per difetto delle condizioni per procedere in assenza sempre e solo nel caso di imputato non appellante>> (sentenza al link) 

La soluzione adottata dalla seconda sezione di legittimità suscita il dubbio che, non applicandosi il disposto del comma 1 bis dell'art. 585 "cada" anche la previsione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., secondo cui ove si sia proceduto in assenza, il difensore può impugnare soltanto se munito di specifico mandato all'uopo conferitogli. La correlazione tra le due norme è invero pacificamente rivelata dalla relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con d.m. 16/03/2021, secondo cui la previsione di uno specifico mandato ad impugnare <<è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore>>.


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