La quinta sezione della Corte di legittimità (rel. M. Brancaccio) ha precisato che, nonostante l'art. 581 1 co. ter c.p.p. preveda, a pena di inammissibilità, che le parti private e i loro difensori depositino, congiuntamente all'impugnazione, l'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, tale regola non si applica nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Infatti, tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, posto che in ragione degli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen., le menzionate parti private hanno, ad ogni effetto di legge, domicilio presso il difensore, cui andranno rese le notifiche. (sentenza al link)
Si noti che la sentenza è giunta al suddetto dictum dopo avere richiamato i principi del fair trail stabiliti dall'art. 6 della Convenione EDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo.