In questo blog abbiamo più volte formulato dubbi in ordine alla opinibilità del criterio che distingue la manifesta infondatezza (causa di inammissibilità della impugnazione) rispetto alla infondatezza (causa di rigetto).
Ci pare che una recente pronuncia della settima sezione confermi tale tesi.
A fronte di un ricorso per il quale l'addetto allo spoglio aveva evidentemente creduto che il ricorso fosse manifestamente infondato, rimettendolo alla sezione stralcio, quest'ultima ha però ritenuto che <<il ricorso dell'imputato che si duole della violazione di legge, del vizio di motivazione e del travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. non è manifestamente infondato>>.(sentenza al link)
Divergenza di opinioni tra due consiglieri di cassazione da ascrivere alla mole di lavoro, oppure frutto di margini di differenza tra le due fattispecie di infondatezza assolutamente opiniabili?