29 febbraio 2024

Procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. “rito Covid” – Documenti nuovi o non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne l’acquisizione a fini decisori – Termine per la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, alla cancelleria della Corte di cassazione – Indicazione – Ragioni.

 


La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. “rito Covid”, i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre al fine di chiederne la formale acquisizione per la loro utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente “entro il quinto giorno antecedente l’udienza”, in quanto tale termine, previsto ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37, convertito – in parte qua senza modificazioni – nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, per il deposito delle conclusioni (e più favorevole di quello di “quindici giorni prima dell’udienza” previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il deposito di motivi nuovi e memorie) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali.

Sentenza Numero: 7140, deposito del 16 febbraio 2024 al link


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