Nel caso di specie il giudice del Tribunale di Siena, all'esito dell'udienza predibattimentale, disponeva la prosecuzione del giudizio davanti ad altro giudice, ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p.. Sennonchè egli subentrava nel ruolo del diverso giudice.
Tuttavia, il giudice dell'udienza filtro ritenva che l’udienza di comparizione predibattimentale, là dove sia stata disposta la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso, <<è sede e luogo di un’attività giurisdizionale, in ultima analisi, atta a generare la cd."forza della prevenzione", per il Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale>>, di talchè sollevava <<la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio>>. (ordinanza al link)