Ricorso per cassazione – Proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità.
La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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