Nel caso di specie, il difensore interponeva ricorso avverso un'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso non risultava corredato da mandato ad impugnare, come richiesto dal novellato art. 581 cod.proc.pen..
Nondimeno, nella fattispecie scrutinata dalla corte poteva dubitarsi della necessità di tale mandato, posto che l'art. 581 1 comma quater richiede un mandato rilasciato dopo la sentenza. Tuttavia per la corte si tratta di un <<dubbio che deve essere agevolmente fugato, posto che l'intero art. 581 cod.proc.pen., nel disciplinare la proposizione delle impugnazioni, fa riferimento a tutti i provvedimenti suscettibili di appello o ricorso per cassazione, come si evince anche dal primo comma, lì dove si richiede l'indicazione del "provvedimento" impugnato. Quanto detto consente di ritenere che il successivo comma 1-quater, nel far riferimento al mandato ad impugnare rilasciato "dopo la pronuncia della sentenza" contiene una mera imprecisione formale, evidentemente richiamando la sola "sentenza", ma in concreto disciplinando l'impugnazione di qualsivoglia provvedimento ultimativo della fase di giudizio e, quindi, anche l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità>>.(sentenza al link)