15 febbraio 2024

Quando la motivazione è complessa, anche la cassazione può ritardare il deposito della motivazione

 




La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell’art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, “di particolare complessità”, sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).

Scarica la sentenza cass. pen., sez. II, n. 3129/2024 al link  

Ultima pubblicazione

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 550, comma secondo, cod. pen. – Circostanze aggravanti ad effetto speciale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 16...

I più letti di sempre