La Corte di cassazione ha precisato che <<il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. 4 , è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499)>>.
I Supremi Giudici hanno poi osservato che <<il reato di omissione di assistenza presuppone, poi, quale antefatto non punibile, un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255), posto che l'elemento psicologico sussiste quantomeno nella forma del dolo eventuale nel momento in cui l'agente, per effetto del suo allontanamento, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituisce reato>>.
Infine, i Giudici hanno considerato che << affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (ex plurimis Sez. 4, n. 9212 del 11/2/2020, Milani Anton, Rv. 278606)>>. (sentenza al link)
Dunque le norme de quibus realizzerebbero una tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore.
Tuttavia, a mente delle norme di cui all' art. 189 CdS, deve osservarsi che, mentre ricorre un generalizzato obbligo di fermata in capo all'utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, con il dovere di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (cfr. art. 189 1 co . Cds), il reato di fuga ricorre soltanto ove si sia realmente verificato un danno alla persona (cfr. art. 189 6 co . Cds). Diversamente se non si otemperi all'obbligo di fermata, ma il danno riguardi soltanto le cose, ricorre un illecito amministrativo (cfr. art. 189 5 co . Cds).