11 aprile 2024

Termine a comparire. Venti giorni e questione INAMMISSIBILE.


Da qualche tempo stiamo dando conto dei diversi orientamenti che si registrano nella giurisprudenza di legittimità, e financo all'interno della sezione seconda, in ordine a quale sia il termine a comparire in appello: 20 oppure 40 giorni (post del 03.04 al link)(post 8 marzo al link)

Appena qualche giorno fa avevamo riportato una sentenza della VI sezione, che, negando la <<presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020>>, aderiva all'indirizzo secondo cui sin dal 30 dicembre 2022 il termine per comparire in appello è pari a 40 giorni(post al link)

Oggi  registriamo un' ulteriore pronuncia che, sulla scorta del dato normativo secondo cui alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 (data poi prorogata) si applica la disciplina “pandemica”, afferma come <<...per gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza, ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale, attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale regime si dilaterà fino al giugno 2023 (termine poi ulteriormente prorogato)>>, con consegunete applicabilità del termine di 20 giorni (SENTENZA AL LINK) 

La sentenza de qua ignora le precedenti pronunce, anche della medesima sezione seconda, intervenute sul tema, ma soprattutto ritiene INAMMISSIBILE la censura, già tempestivamente dedotta in appello, in ordine alla violazione del termine a comparire, con conseguente condanna alle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende. 

E' di tutta evidenza che un tale esito processuale confermi ancora una volta il criticabile uso della sanzione processuale dell'inammissibilità: una censura può essere indifferentemente fondata, infondata o manifestamente infondata.  

Aggiorniamo la tabella riassuntiva, segnalando che, mentre scriviamo, abbiamo appreso che il 5 aprile la seconda sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite.

Estremi sentenza

20gg

40gg

 NOTE

Sez. IV 48056/23

 

X

 

Sez. II 49644/23

 

X

 

Sez. V 5347/24

X

 

 

Sez. III 5481/24

 

X

 

Sez. II 6010/24

X

 

 

Sez. IV 7204/24

 

X

 

Sez. II 7990/24

X

 

 

Sez. VI 12157/24

 

X

 

Sez. II 12621/24

X

 

Censura inammissibile

 

  

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