04 aprile 2024

❌❌"Interferenze" tra il processo penale e quello civile: quale regola di giudizio? La questione decisa dalle sezioni unite del 28 marzo 2024❌❌

 



Avevamo anticipato (qui) la pendenza della questione innanzi le sezioni unite.

Considerati i precedenti della CEDU (Pasquini c. Repubblica di San Marino, commento qui) e della Corte Costituzionale (qui), era prevedibile che accadesse.

Con l'ordinanza al link la Quarta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito, suggerendo il revirement di SSUU Tettamanti:

<<Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” ovvero di quella processual-civilistica del “più probabile che non”>>.

Sulla remissione, che riguarda le costituzioni di parte civile successive al 30.12.2022, ha inciso la nuova regola Cartabia (art. 573 comma 1 bis) e la decisione delle SS.UU. 16076/2023 della quale abbiamo dato notizia qui).

Ma soprattutto ha inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021  della quale abbiamo dato notizia qui "Presunzione di innocenza, prescrizione e domanda di risarcimento. La Corte Costituzionale mette ordine? Tra dialogo tra Corti e prevedibili complicazioni dell'immediato futuro", oltre che nel commento del prof. Paolo Ferrua "La Corte costituzionale detta le regole per l’azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell’art. 578 comma 1- bis c.p.p. introdotto dalla riforma ‘Cartabia’ - di Paolo Ferrua" qui

Siamo ora in grado di fornirvi l'informazione provvisoria in attesa del deposito della motivazione.

Il 28 marzo 2024, le sezioni unite hanno statuito che:

Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non"

Decisione

In coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273.

Ultima pubblicazione

Termine a comparire in appello: l'ordinanza di remissione

  Avevamo già dato conto della remissione a SS.UU., ad opera della II sezione di legittimità, della questione inerente il termine a compari...

I più letti di sempre