26 maggio 2023

❌ULTIMISSIME SEZIONI UNITE❌ La regola di rinvio al giudice civile s'applica alle sole costituzioni di parte civile post Cartabia



Com'è noto la Riforma Cartabia ha introdotto il comma 1 bis all'art. 573 c.p.p. che prevede, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, il rinvio dell'impugnazione non inammissibile al giudice civile competente, che decide sulla base delle prove acquisite nel giudizio penale o di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Era dubbio se la regola si applicasse alle impugnazioni pendenti dopo la data di entrata in vigore della Riforma (30.12.2022).

Le SS.UU., con la sentenza della quale diamo notizia con l'informazione provvisoria, hanno statuito che la nuova regola si applica alle sole  costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30 dicembre 2022.

La regola è dunque la seguente: l'atto che regge il tempo è il momento della costituzione di parte civile.

Scarica l'informazione provvisoria al link.

È possibile scaricare la sentenza SSUU n. 38841/2023 al link 

Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre