02 maggio 2023

FUNGIBILITA’ TRA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA NON DETENTIVA E RECLUSIONE. LA DECISIONE DEL GIP DI ENNA - di Mauro Lombardo




LA VICENDA PROCESSUALE

Nella fase delle indagini preliminari, il G.I.P. applicava all’indagato, in via 
provvisoria, la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di permanenza in CTA.

All’esito del giudizio abbreviato, l’imputato veniva condannato a pena detentiva; divenuta irrevocabile la sentenza, l’Ufficio Esecuzioni penali della Procura emetteva ordine di esecuzione.

Il difensore del condannato proponeva incidente di esecuzione innanzi al G.I.P. di Enna, chiedendo scomputarsi dalla pena da eseguire il periodo di pre-sofferto a titolo di misura di sicurezza provvisoria.



LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

La difesa lamentava che la libertà vigilata applicata in via provvisoria, con obbligo di permanenza in C.T.A., sebbene formalmente misura di carattere non detentivo, nella sostanza era consistita in misura di sicurezza detentiva poiché l’ordinanza genetica difettava di qualsivoglia indicazione in ordine al programma terapeutico cui sottoporsi unito all’obbligo di ricovero presso la C.T.A. senza potersene liberamente allontanare.

Pertanto, chiedeva al G.E. di applicare il disposto di cui al secondo periodo del co. 1 dell’art. 657 c.p.p. e, in conseguenza, annullare l’ordine di esecuzione.



LA DECISIONE DEL G.I.P. DI ENNA

Con una accorta esegesi dell’intera disciplina e facendo leva sul principio di legalità, il G.I.P. del Tribunale di Enna - Dott. Michele Martino Ravelli - accoglieva l’istanza difensiva, annullando l’ordine di esecuzione.

Il GIP rilevava che:

“l’indiscriminato obbligo di “permanere” presso la struttura di cura, in considerazione della sua genericità e del suo mancato addentellato a fasce orarie o specifiche prescrizioni comportamentali, travalica all’evidenza il perimetro (neppure tratteggiato nell’ordinanza del Gip) della misura di sicurezza della libertà vigilata, in tal modo sagomandola quale misura di carattere detentivo; […] pertanto, il periodo in cui allo […] veniva imposto l’obbligo di permanere presso una CTA [deve] essere computato quale periodo di presofferto ai sensi dell’art. 657 c.p.p.”.


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Mauro Lombardo, Avvocato (dal 2001) Cassazionista (dal 2013) Foro di Enna - Consigliere-segretario della CP di Enna fino al 2010 - Fondatore e responsabile della sezione Lapec di Enna nata nel 2012.

Ha scritto saltuariamente per il mensile d’eloquenza GLI ORATORI DEL GIORNO (fondato nel 1927) per la Rivista Giuridica del Foro di Enna AvvocatiEnna e per la rivista on-line PENALE.IT

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