11 maggio 2023

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato – Ordinanza di ammissione alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. – Legittimazione del Procuratore generale alla sua impugnazione con ricorso per cassazione – Sussistenza – Condizioni – Applicabilità agli enti dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova – Esclusione.

 



Le Sezioni Unite penali hanno affermato che

- il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato;

- l’istituto dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

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