Con l'ordinanza al link, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto:
Se, in conseguenza del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato di cui il più grave sia stato sanzionato, per effetto della diminuente ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. nel testo vigente sino al 19 aprile 2019, con la pena di anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo, la pena complessiva, in dipendenza del rapporto tra loro dei criteri di cui agli artt. 73, 78, 81 cod. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., debba essere determinata in quella dell'ergastolo ovvero in quella di anni trenta di reclusione.