Non pare allo stato potersi offrire una risposta definitiva, ma si possono fornire degli spunti per sciogliere il quesito.
A tal proposito è opportuno richiamare alcuni interventi legislativi che hanno riguardato l'art. 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, richiamato dall'art. 59 della L. 689/81 che a sua volta disciplina le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
Orbene l'art. 4-bis "versione 31.01.2019" e ante novella del 30.12.2022 (L.199) prevedeva che:
<<1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis ...>>.
L'art. 59 della L. 689/81 come novellato dalla Riforma c.d. Cartabia (d.l. vo n. 150 del 10.10.2022) prevede che:
<<La pena detentiva non può essere sostituita:
…
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza
attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale>>.
Evidente che la Riforma Cartabia ad ottobre 2022 avesse recepito la versione dell'art. 4 o.p. all'epoca in vigore. Sennonché l'entrata in vigore della Riforma è stata differita al 30.12.2022 e in pari data l'art. 4 bis o.p. venne modificato, nel senso infra riportato (in parentesi quadra le parti soppresse):
<< L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge [o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale]: delitti commessi per finalita` di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli [314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,]>>.
Tuttavia, l'art. 59 L. 689/81 non è stato conseguentemente modificato.
Allora v'è da chiedersi se il rinvio operato dall’art. 59 L. 689/81 sia statico, e pertanto per i reati contro la p.a. precedentemente indicati dall'art. 4 bis o.p. NON possa operarsi la sostituzione delle pene detentive, oppure sia dinamico, e quindi la modifica dell'art. 4 bis o.p. ha fatto sì che POSSA operarsi la sostituzione.
Orbene, un utile spunto per risolvere la questione potrebbe rinvenirsi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la Riforma.
Invero in quel testo si afferma che la preclusione, ex art. 59 L.689/81, alla sostituzione delle pene si giustificherebbe per evitare che, attraverso la sostituzione operata dal giudice della cognizione, si eluda il disposto dell'art. 656 IX comma, che nel richiamare l'art. 4 bis o.p., impediva l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i reati contro la p.a. in esso richiamati.
Ma se tale simmetria rappresentava la ratio della norma è evidente che venuta meno la preclusione all'accesso alle misure alternative deve venir meno anche la sostituibilità della pena detentiva.
Ove così fosse, la norma dell'art. 59 lett. d) andrebbe riletta così:
<<La pena detentiva non può essere sostituita (in
parentesi quadra la parte dell’enunciato normativo da ritenersi abrogata):
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, [salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice
penale]>>.
Ai posteri, l’ardua sentenza…