29 aprile 2024

❌informazione provvisoria ❌ UTILIZZABILITA' DELLE INTERCETTAZIONI





Il tema era il seguente:

Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data.

Pubblichiamo l'informazione provvisoria.

Soluzione adottata: 
la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020. 




Ultima pubblicazione

La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.

La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice ...

I più letti di sempre