08 marzo 2024

Ma il termine per comparire in appello è di 20 o 40 giorni ?



L'art. 601 c.p.p., ante riforma c.d. Cartabia, stabiliva in giorni venti, il termine minimo intercorrente tra la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e la data per l'udienza di comparizione. Successivamente l'art. 34, comma 1, lett. g) del d.lgs. 150/22 ha esteso tale termine a giorni 40.

Nell'impianto normativo originario del decreto legislativo testé citato, l'art. 94 2 co. prevedeva, attraverso il rimando ad altra disposizione legislativa, che la novella si applicasse a decorrere dal 31.12.2022.

Sennonchè, il 30.12.2022, il d.l. 162/2022 sostituiva radicalmente l'articolo 94 2 co. cit., che pertanto, nella nuova versione, disponeva soltanto il protrarsi, originariamente sino al 30.06.2023, della c.d. disciplina pandemica dell'appello cartolare. Tuttavia il medesimo d.l. n. 162 contestualmente aggiungeva al d.l.vo 150 un articolo 99 bis, con cui si stabiliva che tale decreto legislativo entrasse in vigore il 30.12.2022, salvo espresse deroghe. 

A fronte di sì articolato quadro normativo, la Corte di legittimità ha offerto due diverse soluzioni riguardo alla vigenza del novello art. 601 c.p.p., per ciò che attiene al termine a comparire. 

Secondo un primo indirizzo, di cui è espressione sezione II, ric. Delle Fratte,(sentenza al link), nonché sezione III, ric. Dottore, (sentenza della III sezione al link) e sezione IV, ric. Toto, (sentenza IV sezione al link), successivamente al 30.12.2022, il termine a comparire è pari a 40 giorni, rimanendo al riguardo irrilevante la proporga della disciplina c.d pandemica, di cui all'art. 23-bis della Legge .n. 176 del 2020.

Diversamente, altro arresto della citata sezione II, ric. Chiacchio, si è posto in consapevole antitesi con il precedente indirizzo. In particolare i giudici di legittimità hanno rilevato che nel caso di specie nessuna norma transitoria disciplina la questione, di talché la stessa andrebbe risolta secondo il principio di diritto espresso dalle SS.UU. Lista (SS.UU. 27614/2007), a mente delle quali, in tema di impugnazioni, in difetto di specifiche norme transitorie, il principio tempus regit actum opera con riferimento al momento della pronuncia della sentenza impugnata, sicché vanno applicate le norme all'epoca in vigore. In conseguenza di tale argomento, la Corte ha ritenuto che il termine a comparire fosse pari a 20 giorni e non a 40, nonostante la notifica del d.c.g. sia intervenuta successivamente al 30.12.2022 (sentenza al link).

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