La seconda sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 8041 Anno 2024) ha ritenuto che <<non costituisce causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., la circostanza che il giudice abbia giudicato i coimputati del medesimo reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378-01)>>.
E' onere del ricorrente indicare il concreto profilo di inscindibilità sussistente tra le posizioni dei coimputati e le specifiche valutazioni già espresse dal giudice che abbiano "forza di prevenzione" tale da compromettere l'imparzialità del medesimo (sentenza al link)