11 marzo 2024

SS.UU.: Sentenza di patteggiamento – Sospensione condizionale della pena – Mancata subordinazione agli obblighi, concordati dalle parti, di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati della questione (link), anticipando l’informazione provvisoria con la quale, all’udienza del 28 settembre, le Sezioni Unite avevano statuito che:

Questione controversa:

Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione ala subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell’accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165,comma quinto,cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.

Soluzione adottata:

Negativa, in quanto I'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi:

Cod. pen.; artt. 163,165; cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma2-bis.

Sono state ora depositate le motivazioni della sentenza.


L’esito in sintesi

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena.

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