Ci eravamo già occupati della questione (link), anticipando l’informazione provvisoria con la quale, all’udienza del 28 settembre, le Sezioni Unite avevano statuito che:
Questione controversa:
Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione ala subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell’accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165,comma quinto,cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.
Soluzione adottata:
Negativa, in quanto I'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi:
Cod. pen.; artt. 163,165; cod. proc. pen., artt. 444, 448, comma2-bis.
Sono state ora depositate le motivazioni della sentenza.