A fronte di un giudizio di appello celebrato con rito camerale non partecipato, nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale, la V sezione della Corte di legittimità ha ritenuto che <<nel vigore della
disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore
dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento
del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime
intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n.
44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; conf. Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706);
trattasi, infatti, di invalidità processuale verificatasi nel corso del giudizio, che, ai sensi dell'art.
180 cod. proc. pen., può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado
successivo e, quindi, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione>> (sentenza al link)