14 marzo 2024

Informazione provvisoria delle sezioni unite ancora in tema di intercettazioni estere: occorre una piattaforma "simile" a quella italiana? Quali garanzie?

 





Questione controversa:

a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 270  cod. proc. pen.

b) Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.

c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.

Soluzione adottata:

primo quesito: affermativa.

secondo quesito: negativa.

terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.






Ultima pubblicazione

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

  La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata al...

I più letti di sempre