Il 23.02.2024 le Sezioni Unite hanno depositato le motivazioni della sentenza n. 8052, con cui hanno statuito il seguente principio di diritto:
"Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161 di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n.33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017".
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis c.p., ritenendo che il limite probatorio introdotto con la legge 161/2017 operasse anche con riferimento a beni anteriormente acquistati. A tal fine i giudici territoriali avevano valorizzato la natura di misura di sicurezza della confisca de qua. Il ricorrente interponeva ricorso adducendo, ex plurimis, che la confisca c.d. allargata avrebbe carattere punitivo - sanzionatorio, e, anche in considerazione dei criteri affermati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, natura "penale" e, dunque, dovrebbe essere soggetta ai principi previsti dall'art. 7 CEDU e, in particolare, a quello di irretroattività della legge sopravvenuta sfavorevole.
La VI sezione, assegnataria del ricorso, rilevava la ricorrenza di un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un orientamento più restrittivo, il divieto probatorio può trovare applicazione anche in relazione a beni acquistati prima della sua entrata in vigore, perché esso non ha mera portata processuale, concorrendo a strutturare la fisionomia di una misura di sicurezza, quale è la confisca c.d. allargata. Diversamente, altro arresto di legittimità ha riconosciuto al novum la natura di regola processuale, da contemperare però con criteri di ragionevolezza e tutela dell' affidamento; sicché il divieto probatorio non può trovare applicazione in relazione a beni acquistati in anni antecedenti alla sua entrata in vigore.
Nel comporre il
contrasto, le Sezioni Unite hanno considerato che al fine di individuare la norma processuale applicabile tra quelle interessate da un fenomeno successorio, l'operatività del principio tempus regit actum debba essere temperata, lì dove vi sia l'esigenza di tutelare <<l'affidamento dei consociati sull'assetto di una determinata base legale, stabilizzata dal diritto vivente>>.
Tuttavia, nel caso di specie, pur aderendo alla impostazione di fondo del secondo indirizzo, il massimo consesso di legittimità ha ritenuto che, soltanto dopo la pronuncia delle Sezioni Repaci del 29.05.2014, i consociati potessero fare affidamento in termini di ragionevole certezza sulla possibilità di superare la presunzione di illecita accumulazione, facendo riferimento a redditi da evasione.