04 marzo 2024

Alcune questioni in tema di elezione dichiarazione domicilio da depositarsi- a pena di inammissibilità- con l' impugnazione (581 I co. ter c.p.p.)

  

Tra le più contestate novità introdotte dalla Riforma Cartabia vi è la previsione secondo cui, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei loro difensori, è depositata, a pena di inammissibilità,  apposita dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La disposizione normativa ha suscitato dei dubbi interpretativi (oltre che di legittimità costituzionale), di alcuni dei quali si è già dato conto in precedenti post. Tuttavia, stante il variegato panorama di questioni e soluzioni, ci pare opportuno darne conto infra, sotto forma di domande e risposte. 

      Anche la parte civile impugnante deve depositare la dichiarazione/elezione prevista dall' art. 581 1 co. ter  c.p.p.?

NO (Cfr. Cass. 6923/24 V sezione).

Se è vero, infatti, che la norma fa indistintamente riferimento a tutte le parti private, una lettura sistematica e antiformalistica della disposizione induce a ritenere che la citata previsione NON valga per la parte civile, il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, giacchè ai sensi art. 100 5 co. c.p.p., il domicilio delle citate parti private è posto comunque PRESSO IL difensore.

 -        Colui che è detenuto per il reato per cui si procede è obbligato  ad osservare la disposizione de qua ?

NO (Cfr. Cass. 38442/23 II sezione).

Al riguardo si è osservato che l' art. 156, comma 1, come novellato, stabilisce che <<le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona>>.

 - E il detenuto per altra causa ?

Giurisprudenza non pacifica. 

Cass. 4606/24 V sezione ritiene che il detenuto per altra causa debba depositare l'elezione/dichiarazione di domicilio con l'impugnazione.

Diversamente Cass. 51718/2023 II sezione ritiene che la disposizione non si applichi neppure  al detenuto per reati diversi da quelli contestati nel processo in cui è proposta impugnazione. 

 - Colui che è detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari è obbligato ad osservare la disposizione de qua ?

SI (Cfr. Cass. 6588/24 II sezione, in tema di arresti domiciliari) 

- L' elezione/dichiarazione deve corredare l'impugnazione anche ove al fascicolo vi sia un' elezione/dichiarazione antecedente alla sentenza da impugnare ?  

SI (Cfr. Cass. 7020/2024 VI Sezione).

Tuttavia, la seconda sezione ha dato notizia della decisione n. 2/24 (ric. El Janati Asmae) con la quale ha escluso che, per l'imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere rilasciata dopo l'emissione della pronuncia impugnanda, in quanto una contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. 

 

 - Per proporre un appello cautelare occorre procedere ex art. 581 1 co. ter?

NO (Cfr. Cass. 22140/2023 IV Sezione).

Nel frangente la corte di legittimità ha rilevato che la novella obbliga alla elezione dichiarazione di domicilio al fine della notifica di uno specifico atto introduttivo, <<ossia il decreto di citazione a giudizio (che certamente è atto diverso dall'avviso di celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p.)>>. Inoltre- si è considerato- la norma transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. 150/2022, intitolata "disposizioni transitorie in materia di assenza", stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, si applicano <<per le sole impugnazioni proposte avverso SENTENZE pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto>>.

Tuttavia, come si vedrà meglio infra, gli argomenti spesi a sostegno di tale decisione sono stati confutati da ulteriori pronunce, sebbene con riferimento ad altri tipi di impugnazione. 

- Il ricorso per cassazione soggiace alla regola dell'art. 581 1 co. ter ?

Giurisprudenza non pacifica.

 NO (cfr. Cass. 47927/23 II sezione).

Nella pronuncia testè citata <<si ritiene che, sebbene tale disposizione (art. 581 1 co. ter) faccia genericamente riferimento all "atto di impugnazione", la stessa abbia un'operatività limitata al solo atto di appello, tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio", adempimento previsto solo per il giudizio di appello. Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass.)>>). 

IDEM (cfr. Cass. 22140/23 IV sezione).

In tale occasione, la corte ha affermato che  <<le nuove disposizioni, ed in particolare il comma 1 ter, ..., stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni>>. 

SI (Cass. 7201/24 IV sezione).

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poichè proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare contenente un'ulteriore dichiarazione o elezione di domicilio, così come previsto dall'art. 581, commi 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen., senza tuttavia specificamente confrontarsi con il riferimento, pur contenuto nell'enunciato normativo, al decreto di citazione a giudizio, richiamato dalla sentenza della II sezione.

SI, ma...  (Cass. 2323/24 VI sezione). 

Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato che l’art. 581 1 co. ter è collocato nelle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, mentre il riferimento al decreto di citazione a giudizio, previsto per l’appello e non per il giudizio di cassazione, deve intendersi in senso atecnico, quale sinonimo di atto introduttivo. Tuttavia, ciò va contemperato con la previsione dell'art. 610 c.p.p., a mente della quale l’avviso di udienza in cassazione va di regola reso ai soli difensori. Pertanto  l’eventuale difetto di elezione/dichiarazione di domicilio rileverà soltanto se occorre procedere a notifica presso la parte personalmente, cioè se l’interessato è assistito da un difensore di ufficio, oppure non abbia più un difensore di fiducia e ciò sia accaduto prima della notifica avviso udienza cassazione.

- L'opposizione al decreto penale deve essere corredata dalla elezione/dichiarazione di cui all'art. 581 1 co. ter ?

 NO (Cass. 4/24 V sezione).

Si è considerato che l’opposizione è sì un rimedio impugnatorio, ma speciale, perché funzionale alla rimozione del decreto penale e volto ad instaurare il contraddittorio, di talché la disciplina delle impugnazioni vi si può applicare soltanto in quanto favorevole all’imputato. 

 -      La previsione citata riguarda anche il caso in cui il provvedimento che ha definito il segmento processuale e che si intende impugnare sia un'ordinanza ?

 SI (Cass. 48473/23 VI sezione).   

Invero la sentenza di legittimità appena citata è stata resa con riferimento al difetto di mandato ad hoc ad impugnare, di cui al successivo comma 1 quater; tuttavia in essa si spendono delle argomentazioni valide anche per la previsione di cui al precedente comma. Infatti, la Corte ha osservato che l'intero art. 581 cod. proc.pen., nel disciplinare la proposizione delle impugnazioni, fa riferimento a tutti i provvedimenti suscettibili di appello o ricorso per cassazione, di talchè esso si attaglia all' <<impugnazione di qualsivoglia provvedimento ultimativo della fase di giudizio e, quindi, anche all'ordinanza che dichiari l'inammissibilità>>.Tuttavia, si noti che, sebbene in ambito cautelare, la sezione IV (sentenza 3 maggio 2023, n. 22140), per come già visto, ha enfatizzato la circostanza che le disposizioni transitorie stabiliscono che le disposizioni di cui all' art. 581, commi 1-ter e 1-quater, si applichino  per le sole impugnazioni proposte avverso SENTENZE.

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