05 marzo 2024

Ricorso per cassazione – Proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità.

 


La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Invero, il combinato disposto degli artt. 610 V co. bis, 591 e 581 c.p.p. rende tutt'altro che pacifica la soluzione adottata dalla Corte ed una cultura ispirata al favor impugnationis avrebbe dovuto indurre ad adottare una soluzione opposta a quella che comprime il contraddittorio.  

Scarica la sentenza 48000/2024 al link 

Ultima pubblicazione

Reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all’autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell’imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravve...

I più letti di sempre