La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Invero, il combinato disposto degli artt. 610 V co. bis, 591 e 581 c.p.p. rende tutt'altro che pacifica la soluzione adottata dalla Corte ed una cultura ispirata al favor impugnationis avrebbe dovuto indurre ad adottare una soluzione opposta a quella che comprime il contraddittorio.