Con l'impugnazione di legittimità, il ricorrente censurava l'ordinanza del Tribunale del riesame, rilevando l'omissione di un'autonoma e specifica argomentazione sui gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale motivato per relationem. Inoltre, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata, oltre al rinvio alle argomentazioni espresse nel titolo custodiale genetico, si limitava ad una sterile riproposizione "a stralcio" di passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori, non corroborata da una autonoma valutazione sulla loro rilevanza in ordine al contributo causale offerto dal ricorrente al perseguimento dei fini illeciti del clan criminale.
A fronte di tale censura, la Corte di legittimità ha considerato che << l'ordinanza cautelare adottata dal
tribunale del riesame NON richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è
previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla SOLA decisione
adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte">>. (sentenza n. 5330/24 al link)