In tema di esecuzione della pena del Lavoro di pubblica utilità il nostro ordinamento conosce due opzioni: l' una che ne affida la cura al Giudice, come nel caso del LPU di cui all'art. 63 L. 689/81, e l'altra che onera dell'esecuzione il Pubblico Ministero, come nel caso di LPU disposto dal Giudice di pace.
La prima sezione della Corte di cassazione ha precisato che, con la "Riforma Cartabia", la prima opzione è assurta al rango di modello generale, come reso manifesto dall'inserzione del comma 1 bis dell'art. 661 c.p.p.. Ne consegue che, anche per il caso di LPU sostitutivo previsto dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309/90, sarà il Giudice a conoscere dell'esecuzione della pena (sentenza al link).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
