In tema di intercettazioni ambientali, la Sesta Sezione ha affermato l’utilizzabilità delle conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell’immobile in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l’intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie.