La Sesta Sezione penale, in tema di corruzione, ha affermato che costituisce pena accessoria illegale, in quanto inflitta al di fuori del paradigma normativo di cui all’art. 29 cod. pen., l’interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta, ex art. 317-bis cod. pen., nei confronti del corruttore, per effetto di condanna per fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3.