20 maggio 2025

Le fondamenta del diritto processuale: corrispondenza tra chiesto e pronunciato

 



La Quarta Sezione (sent. n. 15455/2025 al link) penale ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un’aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.

Ultima pubblicazione

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di circostanze, ha affermato che in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’al...

I più letti di sempre