20 maggio 2025

Le fondamenta del diritto processuale: corrispondenza tra chiesto e pronunciato

 



La Quarta Sezione (sent. n. 15455/2025 al link) penale ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un’aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.

Ultima pubblicazione

Trapani, Cagliari, Velletri, Cuneo,... di nuovo Trapani: la Cassazione blocca tutto. Il "gira-gira" dei processi non finisce in Cassazione. Un caso che origina da Trapani

Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disp...

I più letti di sempre