14 maggio 2025

Delitto di circonvenzione di persone incapaci – Sottoscrizione di “patto di quota lite” – Configurabilità del reato – Condizioni – Ragioni.

 


La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio, ha affermato che la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un “patto di quota lite” sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l’atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 643 cod. pen., posto che il divieto del “patto di quota lite” tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense.

Ultima pubblicazione

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina s...

I più letti di sempre